Statuto Sci Club Italiano Affoltern am Albis (SCIA)
 

Art 1           Il 13 novembre 1984 è stato fondato lo Sci Club Italiano Affoltern a/A (in seguito SCIA) i cui scopi principali sono l’agonismo dello sci, dell’alpinismo e tutto quanto è affine alla montagna.

Art 2           Lo SCIA è apolitico ed aconfessionale.

Art 3           Lo SCIA è diretto da un consiglio di presidenza, eletto annualmente dai soci in sede di assemblea generale.

Art 4           Il consiglio di presidenza resta in carica un anno e si riunirà a sua volta per eleggere il presidente e distribuire le cariche necessarie per l’organizzazione.

Art 5           Se un consigliere per qualsiasi motivo venisse meno al suo mandato, verrà sostituito dal socio che ha il maggior numero di voti fra i non eletti.

Art 6           Ogni socio deve essere diretto collaboratore del consiglio e rispondere coscientemente ai doveri che  l’attività dell’organizzazione richiede. Per ogni socio è un dovere, partecipare alle assemblee, le quali saranno annunciate con regolare invito postale.

Art 7           Ogni socio può far inserire nel ordine del giorno delle riunioni consiliari sue proposte. Esse saranno approvate e rese ufficiali solo se avranno ottenuto la maggioranza. Queste possono venire approvate solo nel modo seguente

a)     a consiglio completo occorrono la metà più uno dei voti dei consiglieri

b)     a consiglio incompleto, composto da almeno due terzi dei consiglieri, occorre ugualmente la maggioranza. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Art 8           Ad ogni socio verrà rilasciata una tessera, convalidata dal timbro dell’anno sociale in corso. La quota d’iscrizione verrà proposta dal consiglio secondo le necessità ed approvata dall’assemblea.

Art 9           Solo la tessera valida per l’anno in corso da diritto a tutte le facilitazioni che lo SCIA riuscirà ad ottenere per i soci.

Art 10         Si perde la qualifica di socio, non rinnovando la tessera entro il limite stabilito.

Art 11         Per l’attività, il consiglio procederà alla preparazione di un programma di massima. Solo il consiglio può sospendere o anulare una manifestazione programmata.

Art 12         Per decisioni urgenti, giustificate dall’importanza delle stesse o dalla mancanza di tempo necessario per la convocazione dell’assemblea dei soci, il consiglio ha la facoltà di approvare o meno eventuali proposte che venissero sottoposte al suo esame.

Art 13         Per il comportamento in montagna, nei rifugi ecc., valgono le norme della buona educazione e del rispetto delle persone e delle cose altrui.

Art 14         Per modificare i paragrafi, anche in parte, del presente statuto, è necessaria l’approvazione di almeno 75% dei soci presenti in sede di assemblea generale, ordinaria o straordinaria.

Art 15        Qualunque responsabilità finanziaria dei soci  è esclusa. Per qualsiasi obbligo finanziario  ne risponde il patrimonio dello scia.

Art 16        Solo l’assemblea dei soci può sancire lo scioglimento dello SCIA, oppure nel iscritti non raggiunga il limite permesso dalle leggi locali. In tal caso, ogni valore di sua proprietà, denaro o materiale, dopo un periodo di congelamento di tre anni verrà devoluto ad enti di beneficenza.

Affoltern am Albis, 13 novembre 1984

 
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